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Ottobre 2020 - Novità sugli educatori pedagogici in campo sanitario

Ottobre 2020 - Novità sugli educatori pedagogici in campo sanitario

di Giorgio Asquini -
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Gli Educatori professionali socio-pedagogici possono lavorare a pieno titolo in ambito socio-sanitario

Il giorno 12 ottobre 2020 è stato approvato, prima firmataria Vanna Iori, il comma 33 bis contenuto nel Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
(20G00122) (GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 30).

L'articolo 33 bis prevede misure urgenti per la definizione e il ruolo delle figure educative nei presidi sociosanitari e della salute, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 517, della legge n.145 del 2018 che emendava l'articolo 1 comma 594 secondo periodo della legge 27 dicembre 2017, n.205 e che prevedeva già l'inserimento degli educatori professionali socio-pedagogici nei servizi e nei presidi socio sanitari e della salute.  In particolare, la norma approvata prevede che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Agosto, siano stabilite le funzioni proprie degli aspetti socio-educativi, considerato che il tratto specifico del ruolo di questa figura professionale è la dimensione pedagogica, nelle sue declinazioni sociali, della marginalità, della disabilità e della devianza. Si tratta di un passo avanti davvero significativo soprattutto, in una fase
complessa come questa, contraddistinta dall'emergenza epidemiologica da Covid 19, in cui appare necessario garantire la presenza degli educatori in queste strutture.

«Art. 33-bis.
1. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dall'università e della ricerca, con apposito decreto, da adottare entra 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le funzioni proprie degli aspetti socio-educativi, considerato che il tratto
specifico del molo della suddetta figura professionale è la dimensione pedagogica, nelle sue declinazioni sociali, della marginalità, della disabilità e della devianza.
2. Le funzioni dell'educatore socio pedagogico di cui al comma 1, svolte in collaborazione con altre figure socio sanitarie e in applicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, fanno riferimento alle seguenti attività professionali:
a) individuare, promuovere, sviluppare le potenzialità cognitive, affettive, ludiche, relazionali dei soggetti, a livello individuale e collettivo, nell'ambito di progetti pedagogico elaborati  in autonomia professionale o con una équipe in prospettiva interdisciplinare e interprofessionale;
b) contribuire alle strategie pedagogiche per programmare, pianificare, realizzare, gestire, monitorare, verificare e valutare interventi educativi mirati allo sviluppo delle potenzialità di tutti i soggetti per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di sviluppo, autonomia personale e
inclusione sociale;
c) progettare, organizzare, realizzare e valutare situazioni e processi educativi e formativi sia in contesti formali pubblici e privati, sia in contesti informali, finalizzate alla promozione del benessere individuale e sociale, al supporto, all'accompagnamento, all'implementazione del progetto di vita delle persone con fragilità esistenziale, marginalità sociale e povertà materiale ed educativa, durante tutto l'arco della vita;
d) costruire relazioni educative, cura educativa, accoglienza, responsabilità, prevenire situazioni di isolamento, solitudine, stigmatizzazione e marginalizzazione educativa, soprattutto nelle aree territoriali culturalmente e socialmente deprivate».