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Dicembre 2018 - Chiarimenti sulla figura di Educatore professionale

Dicembre 2018 - Chiarimenti sulla figura di Educatore professionale

بواسطة - Giorgio ASQUINI
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Aggiornamento sul riconoscimento della figura di educatore professionale socio-pedagogico in ambito sanitario limitatamente agli aspetti socio-educativi

Approvato con la legge di bilancio 2019 il comma 517 sugli educatori socio-pedagogici nelle strutture socio-sanitarie

a cura di Anna Salerni (Presidente CAD-PSEF)

E’ stato approvato con la legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145  (entrata in vigore il primo gennaio 2019) il comma 517 che così recita:

«All’articolo 1, comma 594, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi» sono inserite le seguenti: «nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presìdi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi».

Con tale approvazione i laureati in Scienze dell’educazione e della formazione, che rischiavano il licenziamento (circa 150mila educatori), possono conservare il posto di lavoro, e altri potranno entrare, all’interno di strutture socio-sanitarie. Gli educatori sanitari continueranno a svolgere il loro lavoro, che prevede competenze diverse. Le due figure di educatore socio-sanitario e di educatore socio-pedagogico hanno profili formativi molto diversi e le loro funzioni si devono integrare.

Il comma 517 estende infatti ai presìdi socio-sanitari e della salute l’ambito di esercizio, limitatamente agli aspetti socio-educativi, dell’attività di educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista, mediante una modifica testuale al comma 594, secondo periodo, art. 1, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), con l’obiettivo di conseguire risparmi di spesa.

I presidi socio-sanitari sono strutture pubbliche o private che erogano servizi residenziali (ospitalità assistita con pernottamento) di tipo socio-assistenziale e/o sociosanitario, dove trovano alloggio persone in stato di bisogno per motivi diversi (anziani soli o con problemi di salute, persone con disabilità, minori sprovvisti di tutela, giovani donne in difficoltà, stranieri o cittadini italiani con problemi economici e in condizioni di disagio sociale, persone vittime di violenza di genere).

La legge di bilancio 2018 (commi 594-601, art. 1, L. 205/2017) ha disciplinato nel dettaglio la definizione delle professioni di educatore professionale sociopedagogico, di pedagogista, nonché di educatore professionale socio-sanitario, come figure del “nuovo welfare”, anche allo scopo di consentire l’idoneità nello svolgimento della professione a coloro che risultavano in possesso di determinati requisiti di età, di anzianità lavorativa, di tipologia del titolo professionale e di inquadramento nei ruoli. Con tale legge, che in parte riprende il Disegno di legge Iori, è distinta la figura di “educatore professionale sociopedagogico” (con qualifica conseguibile con laurea della classe L-19) che opera nei servizi e presidi socioeducativi, socio-assistenziali e socio-sanitari - in quest’ultimo caso limitatamente agli aspetti educativo-pedagogici-, ivi ricompresi gli educatori degli asili nido e degli altri servizi per la prima infanzia, dalla figura di “educatore professionale socio-sanitario”, la quale resta disciplinata dal decreto del Ministro della sanità n. 520 del 1998 e riguarda una professione sanitaria prevalentemente svolta nell’area della riabilitazione, nell’ambito dei presidi e dei servizi sanitari e socio-sanitari, con corrispondente qualifica acquisita con diploma di laurea relativo alle professioni sanitarie della riabilitazione (L/SNT2, presso la facoltà di Medicina).