I Anno II Anno Contatti Docenti

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI LAUREA UNIVERSITARIA DELLE PROFESSIONI SANITARIE D.M. 270/04

Le Facoltà di Farmacia e Medicina e di Medicina e Odontoiatria concorrono alla istituzione dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie. I corsi di Studio delle Professioni Sanitarie sono articolati in due livelli: il primo, triennale, rilascia il titolo di laurea (SNT/1 – 2 – 3 - 4); il secondo, biennale, rilascia il titolo di Laurea magistrale (LM-SNT/1 – 2 – 3a – 3b - 4).
I Consigli delle Facoltà di Farmacia e Medicina e di Medicina e Odontoiatria stabiliscono le articolazioni in autonomi Corsi delle singole tipologie di struttura didattica. Le strutture didattiche ordinarie (Corsi di Laurea, Corsi di Laurea magistrale) sono sottoposte alla vigilanza del Consiglio di Facoltà della Facoltà indicata come referente amministrativo, che delibera riguardo alla loro istituzione, alla prima attivazione, all’accreditamento delle strutture necessarie per il tirocinio professionale. Il Preside della Facoltà referente è delegato ad istituire i coordinamenti generali e di classe.

Trasformazione da 509 a 270
L’iter intrapreso per la trasformazione del Corso di Laurea da ordinamento 509 a 270 ha tenuto conto di indicazioni, modalità e tempi statuiti dalla normativa vigente, in particolare dei DD.MM. 22 ottobre 2004, n.270, 16 marzo 2007, 19 febbraio 2009 e nota MIUR n.160 del 4 settembre 2009.

Art. 1 Organi del Corso
Sono organi del Corso di Laurea:
- Il Presidente;
- Il Vice-Presidente;
- Il Consiglio di Corso di Laurea;
- L’Ufficio di Presidenza;
- Il Direttore Didattico.

Il Corso è diretto dal Presidente, responsabile del corso stesso, unitamente al Vicepresidente. Entrambi vengono eletti dal Corpo Docente, secondo le norme di legge statutarie, e restano in carica per tre anni accademici. La funzione di Presidente e di Vicepresidente è riservata ai docenti di Ruolo “incardinati” nel Corso di Laurea e, salvo rinuncia degli aventi diritto, a chi svolga attività assistenziale nelle predette strutture.
Con riferimento al III comma dell’art. 6 del decreto legislativo 502/1992, nel caso di Corsi di Laurea per le Professioni Sanitarie, il corpo docente è costituito prioritariamente dai docenti universitari. In via subordinata, possono costituire parte del corpo docente anche figure professionali che svolgano attività assistenziale presso le strutture sede del Corso di Laurea.
Il Consiglio di Corso è costituito da tutto il corpo docente del Corso di Laurea e viene riconfermato/rinnovato all’inizio dell’anno accademico. Fanno parte del Consiglio di Corso due rappresentanti degli studenti per ogni anno di corso eletti tra tutti gli studenti iscritti al Corso di laurea.
Il Presidente si avvarrà di un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, dal Vicepresidente, da almeno tre rappresentanti dei docenti universitari incardinati nel Corso di Laurea e dal Direttore Didattico. L’Ufficio di Presidenza potrà inoltre avvalersi della presenza di due rappresentanti degli studenti iscritti al Corso i laurea.
Il Direttore Didattico appartiene allo stesso profilo professionale del Corso di Laurea, ed è nominato, con incarico triennale, dall’Ufficio di Presidenza tra i docenti appartenenti alle discipline professionalizzanti, che siano in possesso di elevata qualificazione sia in campo professionale che in quello formativo e, ai sensi del DM 270/04 e successive modificazioni, abbiano almeno 5 anni di esperienza in campo formativo. Può essere un dipendente della Sapienza, inserito in convenzione con il SSN oppure essere un dipendente del SSN facente capo al personale delle Aziende Sanitarie coinvolte e convenzionate con appositi protocolli d’intesa.

Art. 2 Compiti degli Organi di Corso
Il Presidente, responsabile del corso, coordina le attività del Corso, convoca e presiede l’Ufficio di Presidenza e rappresenta il Corso nei consessi accademici ed all’estero, nel rispetto dei deliberati del Consiglio.
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne assume i compiti in caso di impedimento.
Il Direttore Didattico è responsabile degli insegnamenti tecnico-pratici e del loro coordinamento con gli insegnamenti teorico-scientifici, organizza le attività complementari, assegna i tutor professionali e ne sovrintende l’attività, garantisce l’accesso degli studenti alle strutture qualificate come sede di insegnamenti tecnico-pratici.
L’Ufficio di Presidenza istruisce le pratiche da portare all’approvazione del Consiglio di Corso, che si riunisce almeno tre volte l’anno in via ordinaria.
Il Consiglio di Corso individua un Coordinatore didattico per ciascun anno di corso e per ciascun insegnamento. I Coordinatori di anno/Insegnamento coordinano i programmi didattici in relazione agli obiettivi dell’insegnamento stesso; rappresentano per gli studenti la figura di riferimento del Corso integrato; coordinano la preparazione delle prove del relativo esame; presiedono, di norma, la Commissione di esame dell’insegnamento da loro coordinato e ne propongono la composizione.
Il Consiglio coordina le attività didattiche dell’intero Curriculum formativo, avendo la responsabilità complessiva della pianificazione didattica e delle attività didattiche dei docenti del Corso. In particolare, ai sensi di quanto previsto nel DPR 382/80, il Consiglio di corso:
a) approva l’elenco delle attività didattiche pertinenti agli insegnamenti ed i relativi programmi, finalizzati al conseguimento degli obiettivi proprio di ogni area, eliminando ridondanze e ripetizioni e verificandone l’essenzialità;
b) nomina un Coordinatore per ogni insegnamento;
c) organizza la ripartizione tra i docenti dei compiti didattici e dei tempi necessari al loro espletamento, nel rispetto delle competenze individuali e della libertà di insegnamento, con modalità tali da non ostacolare il diritto alla loro fruizione da parte degli studenti in regola con i loro obblighi;
d) organizza il calendario accademico ripartendo le attività didattiche nelle aule specificatamente assegnate al corso.
L’Ufficio di Presidenza:
e) pubblica prima dell’inizio di ogni anno accademico i programmi didattici per obiettivi di tutti gli insegnamenti e l’elenco delle attività didattiche opzionali, con i relativi crediti;
f) approva, prima dell’inizio di ogni anno accademico, i piani di studio degli studenti, limitatamente all’attività didattica opzionale;
g) promuove corsi di formazione pedagogica per i docenti;
h) predispone le Commissioni di profitto per insegnamento, composte da un minimo di tre docenti, secondo le norme vigenti e le trasmette con propria firma alle varie Segreterie. Possono far parte delle Commissioni di profitto tutti i docenti del Corso, tra docenti universitari ed ospedalieri, compresi i docenti a contratto a titolo oneroso.
L’Ufficio di Presidenza inoltre attribuisce gli affidamenti, le supplenze ed i contratti e dichiara le vacanze dandone pubblicità attraverso pubblicazioni sul proprio albo mediante comunicazione alla Presidenza ed ai Direttori di Dipartimento e di Facoltà. Restano ferme le competenze della Facoltà relative al primo affidamento di insegnamento universitario o di modulo conferito dal Corso e ai ricorsi sugli affidamenti e le supplenze.
Il Consiglio di Corso esprime un parere sull’attività didattica complessiva a completamento della relazione triennale.
Il Consiglio di Corso delibera altresì su: congedi, supplenze, dichiarazioni di affinità di discipline, comandi nulla osta per incarichi di insegnamento e di ricerca riguardanti i docenti di ruolo.

Art. 3 Organizzazione didattica
L’attività formativa complessiva deve garantire una adeguata preparazione teorica ed un congruo addestramento professionale, anche attraverso il tirocinio, in conformità agli standard e al monte ore definiti dalle direttive dell’Unione Europea e con la guida di tutori appartenenti allo specifico profilo professionale. Per conseguire tali finalità formative, la Facoltà di riferimento si può convenzionare con strutture, sia in Italia che all’estero, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività e dotazione di servizi e strutture come previsto dall’art. 6 del DL/vo 229/1999.
Per assicurare l'acquisizione delle competenze tecniche necessarie per l'esercizio delle attività professionali il cui profilo è approvato con D.M. Sanità, il Consiglio della struttura didattica individua le attività formative professionalizzanti (sotto forma di tirocinio guidato e di addestramento diretto) per un monte ore complessivo almeno pari a quello previsto dagli standard comunitari per i singoli profili professionali. Tali attività devono esclusivamente svolgersi attraverso forme di didattica a piccoli gruppi con ampi gradi di autonomia per lo studente, sotto la responsabilità di un tutore delle attività tecnico-pratiche e devono mirare a mettere progressivamente lo studente in grado di prendere in carico il paziente, acquisendo le abilità e attitudini necessarie al raggiungimento di una autonomia professionale, decisionale e operativa adeguata nei vari ruoli ed ambiti professionali.
Tali attività possono svolgersi presso strutture di degenza e di day hospital o ambulatoriali o presso strutture territoriali identificate dal Consiglio di Corso di Laurea.
Il Consiglio della Struttura Didattica ed il Consiglio di Facoltà, per le rispettive competenze, definiscono l'Ordinamento didattico, nel rispetto della legge vigente.
Qualora si renda necessario apportare cambiamenti all'Ordinamento didattico (contenuto, denominazione, numero dei Corsi e numero degli esami), il Consiglio propone alla Giunta di Presidenza di Facoltà le necessarie modifiche.

Art . 4 Definizione del Corso di Laurea magistrale
I laureati della classe della laurea magistrale nelle scienze delle professioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni e ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 1, comma 4, possiedono una formazione culturale e professionale avanzata per intervenire con elevate competenze nei processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca in uno degli ambiti pertinenti alle diverse professioni sanitarie ricomprese nella classe. I laureati magistrali che hanno acquisito le necessarie conoscenze scientifiche, i valori etici e le competenze professionali pertinenti alle professioni sanitarie e hanno ulteriormente approfondito lo studio della disciplina e della ricerca specifica. Alla fine del percorso formativo sono in grado di esprimere competenze avanzate di tipo assistenziale, educativo e preventivo in risposta ai problemi prioritari di salute della popolazione in età pediatrica, adulta e geriatrica ed ai problemi di qualità dei servizi. In base alle conoscenze acquisite, sono in grado di tenere conto, nella programmazione e gestione del personale dell'area sanitaria, sia delle esigenze della collettività, sia dello sviluppo di nuovi metodi di organizzazione del lavoro, sia dell'innovazione tecnologica ed informatica, anche con riferimento alle forme di teleassistenza o di teledidattica, sia della pianificazione ed organizzazione degli interventi pedagogico-formativi nonché dell'omogeneizzazione degli standard operativi a quelli della Unione europea.
I laureati magistrali sviluppano, anche a seguito dell'esperienza maturata attraverso una adeguata attività professionale, un approccio integrato ai problemi organizzativi e gestionali delle professioni sanitarie, qualificato dalla padronanza delle tecniche e delle procedure del management sanitario, nel rispetto delle loro ed altrui competenze. Le conoscenze metodologiche acquisite consentono loro anche di intervenire nei processi formativi e di ricerca peculiari alle diverse professioni ricomprese nella classe.

Art . 5 Ammissione al Corso di Laurea magistrale
Possono essere ammessi al Corso di Laurea magistrale i candidati che siano in possesso del diploma di laurea di primo livello ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo le normative vigenti (art. 6, comma 2, D.M. 270/04) e, che siano in possesso di una adeguata preparazione e siano qualificati in posizione utile all’esame di ammissione.
L’Università, nel recepire i DD.MM., annualmente emanati, ai fini dell’ammissione verifica l’adeguatezza delle conoscenze di cultura generale e ragionamento logico unitamente a quelle teoriche/pratiche e di normativa vigente specifiche della disciplina e funzionali alla successiva applicazione professionale, nonché conoscenze di cultura scientifico-matematica, statistica, informatica ed inglese e di scienze umane e sociali. Ai fini dell’accesso vengono, altresì, valutati eventuali titoli accademici e professionali in possesso dei candidati.
Il numero programmato di accessi al primo anno di corso è definito ai sensi dell'art. 3, c.2 della Legge 264 del 2 settembre 1999 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari).
Sono consentiti trasferimenti, ad anni successivi al primo, da un Ateneo all’altro per lo stesso corso di Laurea magistrale dell’area sanitaria, dietro rilascio di nulla osta da parte del Presidente del Corso di Laurea della sede prescelta e da parte del Presidente del Corso di Laurea della sede che si intende lasciare, senza ripetere il concorso di ammissione.
Il passaggio da un corso di Laurea ad un altro, anche se appartenente alla stessa classe di laurea della stessa Facoltà, è possibile solo ed esclusivamente previo superamento del concorso di ammissione.
Sono ammessi al II anno di corso cambi di sede (stesso corso di Laurea), presentando domanda presso la Segreteria Amministrativa entro i termini previsti; la domanda dovrà essere completa del nulla osta rilasciato dal Presidente della sede prescelta e del nulla osta rilasciato dal Presidente della sede che si intende lasciare.
E’ vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università o Istituti Universitari ed equiparati, a diverse Facoltà, Corsi di studio della stessa Università.

Art. 6 Crediti Formativi Unitari (CFU)
La durata del corso di laurea magistrale è di 2 anni.
L’unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l’espletamento di ogni attività formativa prescritta dall’Ordinamento del CLS per conseguire il titolo di studio universitario specialistico costituisce il CFU.
Al CFU corrispondono, a norma dei Decreti ministeriali, 25 ore di lavoro per studente e 30 ore di lavoro per studente riferite alla Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed ostetriche.
La formazione comprende 120 CFU.
Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio, svolta con 30 CFU con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun specifico profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.

Il piano di studi prevede un massimo di 12 esami e/o di valutazioni finali di profitto comprensivi dell’idoneità dell’inglese scientifico ed una idoneità al 2° anno derivante dalla valutazione dell’attività di Tirocinio svolto nel primo e nel secondo anno. Gli esami verranno organizzati come prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati.

La verifica di tale apprendimento viene vagliata attraverso prove d'esame, articolate - oltre che nelle tradizionali modalità dell'esame orale o scritto, anche in una sequenza prove in itinere (prove di autovalutazione e colloqui intermedi), utili a verificare le conoscenze acquisite. Relativamente alle prove scritte gli strumenti utilizzati possono essere: (1) test a risposta multipla o risposte brevi scritte, organizzati su problematiche a carattere interdisciplinare, seguiti da esami utili ad accertare le competenze acquisite; (2) redazione di elaborati scritti su temi assegnati ed analisi delle attività ed agli elaborati relativi alla prova finale ed anche a commento delle esercitazioni svolte sul territorio ed in laboratorio ed attraverso la valutazione del profilo complessivo elaborato in base a criteri predefiniti.
Il regolamento didattico del corso di studio definirà, nel rispetto dei limiti normativi, la quota dell’impegno orario complessivo a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale.
Il percorso formativo è strutturato, monitorato, validato ed ottimizzato in continuum, al fine di far acquisire abilità, competenze tecniche e conoscenze previste nel profilo curriculare statuito dalla normativa vigente e negli obbiettivi specifici del Corso.
Tali specifici obbiettivi formativi risultano sostenuti da un corpo docente consapevole della necessità di utilizzare tutti gli strumenti istituzionali attivati dagli organismi competenti (NVF e NVA), ai fini dell’accreditamento della qualità della didattica. Tramite tali strumenti risulta possibile misurare il miglioramento della performance didattica in tutte le diverse fasi che concorrono al conseguimento della laurea magistrale, in termini di percorso formativo, di esami, di valutazione della qualità percepita dai discenti, di acquisizione delle competenze professionali che rientrano negli obiettivi specifici del percorso formativo stesso.
L’ordinamento didattico ha previsto, altresì, attività formative di cui all'art. 10, comma 5, lettere a), c), d) del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con un numero di cfu rispettivamente di 6 cfu a scelta dello studente ( con un offerta di almeno 18 CFU); 9 cfu per la prova finale e per la lingua inglese dei quali 2 cfu dedicati alla lingua inglese e 7 cfu dedicati alla preparazione della tesi di laurea; 5 cfu per le altre attività quali l’informatica, laboratori, etc, infine 30 cfu sono riservati per il tirocinio formativo nello specifico profilo professionale.
Ai sensi del DM 8 gennaio 2009, a ciascun insegnamento attivato è stato attribuito un congruo numero intero di crediti formativi, al fine di evitare la parcellizzazione delle attività formative.

I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
Il Consiglio della Struttura Didattica può approvare crediti acquisiti dallo studente nel caso di documentata certificazione (nel rispetto della normativa vigente in materia), dell’acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso.
I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell’Unione Europea possono essere riconosciuti sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne, specificamente competenti per ciascuna delle lingue.
I CFU acquisiti perdono la loro validità qualora lo studente interrompa per quattro anni accademici consecutivi l’iscrizione al Corso di Laurea magistrale o non abbia ottemperato per quattro anni accademici consecutivi agli obblighi di frequenza o infine non abbia superato esami per più di quattro anni accademici consecutivi.

Art. 7 Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma 7)
Il titolo finale di secondo livello viene conferito al termine del percorso formativo agli studenti che siano in grado di dimostrare:
6. Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
7. Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
8. Autonomia di giudizio (making judgements)
9. Abilità comunicative (communication skills)
10. Capacità di apprendimento (learning skills)

Le forme didattiche previste per il raggiungimento di questo specifico obiettivo di formazione (capacità di applicazione delle conoscenze) sono incentrate sugli aspetti applicativi dei diversi insegnamenti e comprenderanno lezioni frontali, conferenze, seminari, gruppi di discussione, momenti esercitativi volti a sviluppare le capacità di approccio individuale ai problemi operativi e professionali. Il processo d'insegnamento si avvarrà dei moderni strumenti didattici.
La capacità di applicare le conoscenze conseguite verrà acquisita attraverso attività di tirocinio nelle diverse realtà assistenziali in ambito medico e chirurgico sia generale che specialistico, con attività guidate in laboratorio e sul territorio soprattutto con approcci interdisciplinari.

Art. 8 Obbligo di frequenza
La frequenza all'attività didattica formale (ADF), all'attività didattica opzionale (ADO), alle attività integrative (AI), alle attività formative professionalizzanti (AFP) e di tirocinio è obbligatoria.
La frequenza viene verificata dai Docenti adottando le modalità di accertamento stabilite dal Consiglio della Struttura Didattica. L’attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un Corso di insegnamento è necessaria allo studente per sostenere il relativo esame.

Art. 9 Esami di profitto
I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica di profitto prevista ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
Gli esami di profitto previsti, nel numero massimo di 12 complessivi, possono essere effettuati nei periodi a ciò dedicati e denominati sessioni d’esame.
Le date di inizio e di conclusione delle sessioni d’esame sono fissate nella programmazione didattica. In ogni sessione sono definite le date di inizio degli appelli, distanziate di almeno due settimane.
La Commissione di esame di profitto è costituita da Docenti impegnati nel relativo Corso di insegnamento ed è presieduta di norma dal Coordinatore dell’Insegnamento nominato dal Consiglio di Corso all’inizio di ogni anno accademico.
Nel caso di assenza di uno o più componenti la Commissione alla data di un appello d’esame, il Presidente della Commissione può disporre la sostituzione dei membri ufficiali con i membri supplenti della stessa.
Il tirocinio prevede una verifica a fine del primo anno il cui esito positivo è propedeutico alla valutazione al termine del secondo anno di corso, con idoneità documentata su un apposito verbale. Tali valutazioni dovranno essere effettuate da una apposita commissione d’esame di tirocinio, presieduta dal Direttore didattico.
Dopo aver superato tutti gli esami previsti nel piano di studi ed avendo ottenuto le idoneità del tirocinio, è previsto l'esame finale – sostenuto dinanzi ad una Commissione nominata dalla competente Autorità accademica e composta a norma di legge.
L'esame finale verte sulla discussione di una tesi elaborata e redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. La discussione della tesi avverrà di fronte ad una Commissione nominata dalla competente Autorità Accademica e composta a norma di legge, in ottemperanza del Regolamento didattico di Ateneo e dei Regolamenti didattici di Facoltà e di Corso di Studio Magistrale.
La tesi sperimentale di natura teorico-applicativa, preferibilmente con implicazioni valutative-organizzative-gestionali, viene discussa davanti alla Commissione, con un supporto informatico. Tale presentazione - dissertazione rappresenta il momento di verifica finale dell’acquisizione delle abilità di analisi, progettazione gestione di processi lavorativi di tipo dirigenziale e con assunzione di responsabilità e di autonomia professionale.
L’esame finale, è organizzato in due sessioni in periodi concordati su base nazionale (Ottobre-Novembre e Marzo- Aprile).
L'esame finale non può essere ripetuto più di una volta nella stessa sessione; potrà essere quindi risostenuto nella sessione successiva.
Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all’unanimità in maniera sovrana, concedere al candidato il massimo dei voti con lode.

Art. 10 Sbarramenti
Lo studente è iscritto in corso per tutta la durata legale degli studi prevista dall’Ordinamento didattico per i primi due anni del Corso di laurea di II livello.
Lo studente si iscriverà ripetente qualora al momento dell’iscrizione non abbia superato gli esami o conseguito le frequenze obbligatoriamente richieste dall’ordinamento per l’iscrizione all’anno di corso successivo, quindi lo studente che non abbia ottenuto l’attestazione di frequenza ad almeno il 75% delle ore previste per ciascun insegnamento ufficiale di un determinato anno, nel successivo anno accademico viene iscritto, anche in soprannumero, come ripetente del medesimo anno di corso, con l’obbligo di frequenza ai corsi per i quali non ha ottenuto l’attestazione.
Il passaggio agli anni successivi è consentito esclusivamente agli studenti che abbiano:
- frequentato l’attività didattica formale;
- superato con valutazione positiva entro la sessione di recupero di dicembre-gennaio (31 gennaio) il 50% degli esami previsti per l’anno precedente (debito massimo). Il numero esatto di esami da superare viene stabilito da un’apposita commissione nominata dalle due Facoltà concorrenti, tenendo conto del piano degli studi di ogni tipologia di Corso di Laurea magistrale;

Norma di propedeuticità: pena annullamento degli esami successivamente sostenuti, è fatto obbligo allo studente di seguire la norma di propedeuticità che stabilisce l’obbligatorietà di sostenere tutti gli esami dell’anno di corso precedente prima di sostenere esami di corsi integrati appartenenti ad anni successivi.

Art. 11 Riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi o altri Corsi di studio
Gli studi compiuti presso i corsi di laurea di altre università Italiane nonché i crediti in queste conseguiti possono essere riconosciuti, previo esame del curriculum trasmesso dalla Università di origine e dei programmi dei corsi in quella Università accreditati.
La documentazione necessaria per la richiesta dovrà essere presentata dallo studente presso la Segreteria amministrativa, la quale, dopo la verifica ed il controllo amministrativo (tasse, passaggi, trasferimenti) provvederà ad inoltrare tale documentazione ai vari Presidenti di corso di Laurea magistrale.
Il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro corso di studio dell’Università, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università, anche nel caso di trasferimenti o passaggi di corso di laurea o di Facoltà, compete al Presidente del Corso al quale lo studente si iscrive ed avviene secondo regole prestabilite ed adeguatamente pubblicizzate.
Dopo avere deliberato il riconoscimento di un definito numero di crediti, il Presidente del corso di laurea dispone per l'iscrizione regolare dello studente ad uno dei primi due anni di corso. L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti, nell'ambito del numero programmato.
Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari, nell'ambito di corsi di studio di primo livello delle professioni sanitarie, non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell' ambito di corsi di studio magistrale delle professioni sanitarie.

Art.12 Riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi o altri Corsi di studio esteri
Gli studi compiuti presso i corsi di laurea di altre sedi universitarie della Unione Europea nonché i crediti in queste conseguiti sono riconosciuti con delibera della Giunta di Presidenza della Facoltà di riferimento, previo esame del curriculum trasmesso dalla Università di origine e dei programmi dei corsi in quella Università accreditati.
Dopo avere deliberato il riconoscimento di un definito numero di crediti, la Giunta di Presidenza dispone per l'iscrizione regolare dello studente ad uno dei due anni di corso, adottando gli stessi criteri utilizzati per gli studenti italiani. L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti, nell'ambito del numero programmato.

Art. 13 Riconoscimento della Laurea conseguita presso Università estere
La laurea conseguita presso Università straniere viene riconosciuta ove esistano accordi bilaterali o convenzioni internazionali che prevedono l'equipollenza del titolo. Ai fini di detto riconoscimento, il Consiglio della Struttura Didattica accerta l'autenticità della documentazione prodotta e l'affidabilità della Facoltà di origine, basandosi sulle attestazioni di Organismi centrali specificamente qualificati; esamina il curriculum e valuta la congruità, rispetto all'ordinamento didattico vigente, degli obiettivi didattico-formativi, dei programmi di insegnamento e dei crediti a questi attribuiti presso l'Università di origine.
Qualora soltanto una parte dei crediti conseguiti dal laureato straniero venga riconosciuta congrua con l'ordinamento vigente, la Giunta di Presidenza dispone l'iscrizione a uno dei due anni di corso adottando gli stessi criteri utilizzati per gli studenti italiani.
L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti nell'ambito del numero programmato. Per i laureati extracomunitari si richiamano le disposizioni del DPR 31 Agosto 1999, n. 394.

Last modified: Thursday, 20 October 2016, 11:18 AM