REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI LAUREA UNIVERSITARIA DELLE PROFESSIONI SANITARIE D.M. 270/04
Le Facoltà di Farmacia e Medicina e di Medicina e Odontoiatria
concorrono alla istituzione dei Corsi di Studio delle Professioni
Sanitarie. I corsi di Studio delle Professioni Sanitarie sono articolati
in due livelli: il primo, triennale, rilascia il titolo di laurea
(SNT/1 – 2 – 3 - 4); il secondo, biennale, rilascia il titolo di Laurea
magistrale (LM-SNT/1 – 2 – 3a – 3b - 4).
I Consigli delle Facoltà di
Farmacia e Medicina e di Medicina e Odontoiatria stabiliscono le
articolazioni in autonomi Corsi delle singole tipologie di struttura
didattica. Le strutture didattiche ordinarie (Corsi di Laurea, Corsi di
Laurea magistrale) sono sottoposte alla vigilanza del Consiglio di
Facoltà della Facoltà indicata come referente amministrativo, che
delibera riguardo alla loro istituzione, alla prima attivazione,
all’accreditamento delle strutture necessarie per il tirocinio
professionale. Il Preside della Facoltà referente è delegato ad
istituire i coordinamenti generali e di classe.
Trasformazione da 509 a 270
L’iter intrapreso per la
trasformazione del Corso di Laurea da ordinamento 509 a 270 ha tenuto
conto di indicazioni, modalità e tempi statuiti dalla normativa vigente,
in particolare dei DD.MM. 22 ottobre 2004, n.270, 16 marzo 2007, 19
febbraio 2009 e nota MIUR n.160 del 4 settembre 2009.
Art. 1 Organi del Corso
Sono organi del Corso di Laurea:
- Il Presidente;
- Il Vice-Presidente;
- Il Consiglio di Corso di Laurea;
- L’Ufficio di Presidenza;
- Il Direttore Didattico.
Il Corso è diretto dal Presidente, responsabile del corso stesso,
unitamente al Vicepresidente. Entrambi vengono eletti dal Corpo Docente,
secondo le norme di legge statutarie, e restano in carica per tre anni
accademici. La funzione di Presidente e di Vicepresidente è riservata ai
docenti di Ruolo “incardinati” nel Corso di Laurea e, salvo rinuncia
degli aventi diritto, a chi svolga attività assistenziale nelle predette
strutture.
Con riferimento al III comma dell’art. 6 del decreto
legislativo 502/1992, nel caso di Corsi di Laurea per le Professioni
Sanitarie, il corpo docente è costituito prioritariamente dai docenti
universitari. In via subordinata, possono costituire parte del corpo
docente anche figure professionali che svolgano attività assistenziale
presso le strutture sede del Corso di Laurea.
Il Consiglio di Corso è
costituito da tutto il corpo docente del Corso di Laurea e viene
riconfermato/rinnovato all’inizio dell’anno accademico. Fanno parte del
Consiglio di Corso due rappresentanti degli studenti per ogni anno di
corso eletti tra tutti gli studenti iscritti al Corso di laurea.
Il
Presidente si avvarrà di un Ufficio di Presidenza composto dal
Presidente, dal Vicepresidente, da almeno tre rappresentanti dei docenti
universitari incardinati nel Corso di Laurea e dal Direttore Didattico.
L’Ufficio di Presidenza potrà inoltre avvalersi della presenza di due
rappresentanti degli studenti iscritti al Corso i laurea.
Il
Direttore Didattico appartiene allo stesso profilo professionale del
Corso di Laurea, ed è nominato, con incarico triennale, dall’Ufficio di
Presidenza tra i docenti appartenenti alle discipline
professionalizzanti, che siano in possesso di elevata qualificazione sia
in campo professionale che in quello formativo e, ai sensi del DM
270/04 e successive modificazioni, abbiano almeno 5 anni di esperienza
in campo formativo. Può essere un dipendente della Sapienza, inserito in
convenzione con il SSN oppure essere un dipendente del SSN facente capo
al personale delle Aziende Sanitarie coinvolte e convenzionate con
appositi protocolli d’intesa.
Art. 2 Compiti degli Organi di Corso
Il Presidente, responsabile
del corso, coordina le attività del Corso, convoca e presiede l’Ufficio
di Presidenza e rappresenta il Corso nei consessi accademici ed
all’estero, nel rispetto dei deliberati del Consiglio.
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne assume i compiti in caso di impedimento.
Il
Direttore Didattico è responsabile degli insegnamenti tecnico-pratici e
del loro coordinamento con gli insegnamenti teorico-scientifici,
organizza le attività complementari, assegna i tutor professionali e ne
sovrintende l’attività, garantisce l’accesso degli studenti alle
strutture qualificate come sede di insegnamenti tecnico-pratici.
L’Ufficio
di Presidenza istruisce le pratiche da portare all’approvazione del
Consiglio di Corso, che si riunisce almeno tre volte l’anno in via
ordinaria.
Il Consiglio di Corso individua un Coordinatore didattico
per ciascun anno di corso e per ciascun insegnamento. I Coordinatori di
anno/Insegnamento coordinano i programmi didattici in relazione agli
obiettivi dell’insegnamento stesso; rappresentano per gli studenti la
figura di riferimento del Corso integrato; coordinano la preparazione
delle prove del relativo esame; presiedono, di norma, la Commissione di
esame dell’insegnamento da loro coordinato e ne propongono la
composizione.
Il Consiglio coordina le attività didattiche
dell’intero Curriculum formativo, avendo la responsabilità complessiva
della pianificazione didattica e delle attività didattiche dei docenti
del Corso. In particolare, ai sensi di quanto previsto nel DPR 382/80,
il Consiglio di corso:
a) approva l’elenco delle attività didattiche
pertinenti agli insegnamenti ed i relativi programmi, finalizzati al
conseguimento degli obiettivi proprio di ogni area, eliminando
ridondanze e ripetizioni e verificandone l’essenzialità;
b) nomina un Coordinatore per ogni insegnamento;
c)
organizza la ripartizione tra i docenti dei compiti didattici e dei
tempi necessari al loro espletamento, nel rispetto delle competenze
individuali e della libertà di insegnamento, con modalità tali da non
ostacolare il diritto alla loro fruizione da parte degli studenti in
regola con i loro obblighi;
d) organizza il calendario accademico ripartendo le attività didattiche nelle aule specificatamente assegnate al corso.
L’Ufficio di Presidenza:
e)
pubblica prima dell’inizio di ogni anno accademico i programmi
didattici per obiettivi di tutti gli insegnamenti e l’elenco delle
attività didattiche opzionali, con i relativi crediti;
f) approva,
prima dell’inizio di ogni anno accademico, i piani di studio degli
studenti, limitatamente all’attività didattica opzionale;
g) promuove corsi di formazione pedagogica per i docenti;
h)
predispone le Commissioni di profitto per insegnamento, composte da un
minimo di tre docenti, secondo le norme vigenti e le trasmette con
propria firma alle varie Segreterie. Possono far parte delle Commissioni
di profitto tutti i docenti del Corso, tra docenti universitari ed
ospedalieri, compresi i docenti a contratto a titolo oneroso.
L’Ufficio
di Presidenza inoltre attribuisce gli affidamenti, le supplenze ed i
contratti e dichiara le vacanze dandone pubblicità attraverso
pubblicazioni sul proprio albo mediante comunicazione alla Presidenza ed
ai Direttori di Dipartimento e di Facoltà. Restano ferme le competenze
della Facoltà relative al primo affidamento di insegnamento
universitario o di modulo conferito dal Corso e ai ricorsi sugli
affidamenti e le supplenze.
Il Consiglio di Corso esprime un parere sull’attività didattica complessiva a completamento della relazione triennale.
Il
Consiglio di Corso delibera altresì su: congedi, supplenze,
dichiarazioni di affinità di discipline, comandi nulla osta per
incarichi di insegnamento e di ricerca riguardanti i docenti di ruolo.
Art. 3 Organizzazione didattica
L’attività formativa complessiva
deve garantire una adeguata preparazione teorica ed un congruo
addestramento professionale, anche attraverso il tirocinio, in
conformità agli standard e al monte ore definiti dalle direttive
dell’Unione Europea e con la guida di tutori appartenenti allo specifico
profilo professionale. Per conseguire tali finalità formative, la
Facoltà di riferimento si può convenzionare con strutture, sia in Italia
che all’estero, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività e
dotazione di servizi e strutture come previsto dall’art. 6 del DL/vo
229/1999.
Per assicurare l'acquisizione delle competenze tecniche
necessarie per l'esercizio delle attività professionali il cui profilo è
approvato con D.M. Sanità, il Consiglio della struttura didattica
individua le attività formative professionalizzanti (sotto forma di
tirocinio guidato e di addestramento diretto) per un monte ore
complessivo almeno pari a quello previsto dagli standard comunitari per i
singoli profili professionali. Tali attività devono esclusivamente
svolgersi attraverso forme di didattica a piccoli gruppi con ampi gradi
di autonomia per lo studente, sotto la responsabilità di un tutore delle
attività tecnico-pratiche e devono mirare a mettere progressivamente lo
studente in grado di prendere in carico il paziente, acquisendo le
abilità e attitudini necessarie al raggiungimento di una autonomia
professionale, decisionale e operativa adeguata nei vari ruoli ed
ambiti professionali.
Tali attività possono svolgersi presso
strutture di degenza e di day hospital o ambulatoriali o presso
strutture territoriali identificate dal Consiglio di Corso di Laurea.
Il
Consiglio della Struttura Didattica ed il Consiglio di Facoltà, per le
rispettive competenze, definiscono l'Ordinamento didattico, nel rispetto
della legge vigente.
Qualora si renda necessario apportare
cambiamenti all'Ordinamento didattico (contenuto, denominazione, numero
dei Corsi e numero degli esami), il Consiglio propone alla Giunta di
Presidenza di Facoltà le necessarie modifiche.
Art . 4 Definizione del Corso di Laurea magistrale
I laureati
della classe della laurea magistrale nelle scienze delle professioni
sanitarie, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni e ai
sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 1, comma 4,
possiedono una formazione culturale e professionale avanzata per
intervenire con elevate competenze nei processi assistenziali,
gestionali, formativi e di ricerca in uno degli ambiti pertinenti alle
diverse professioni sanitarie ricomprese nella classe. I laureati
magistrali che hanno acquisito le necessarie conoscenze scientifiche, i
valori etici e le competenze professionali pertinenti alle professioni
sanitarie e hanno ulteriormente approfondito lo studio della disciplina e
della ricerca specifica. Alla fine del percorso formativo sono in grado
di esprimere competenze avanzate di tipo assistenziale, educativo e
preventivo in risposta ai problemi prioritari di salute della
popolazione in età pediatrica, adulta e geriatrica ed ai problemi di
qualità dei servizi. In base alle conoscenze acquisite, sono in grado di
tenere conto, nella programmazione e gestione del personale dell'area
sanitaria, sia delle esigenze della collettività, sia dello sviluppo di
nuovi metodi di organizzazione del lavoro, sia dell'innovazione
tecnologica ed informatica, anche con riferimento alle forme di
teleassistenza o di teledidattica, sia della pianificazione ed
organizzazione degli interventi pedagogico-formativi nonché
dell'omogeneizzazione degli standard operativi a quelli della Unione
europea.
I laureati magistrali sviluppano, anche a seguito
dell'esperienza maturata attraverso una adeguata attività professionale,
un approccio integrato ai problemi organizzativi e gestionali delle
professioni sanitarie, qualificato dalla padronanza delle tecniche e
delle procedure del management sanitario, nel rispetto delle loro ed
altrui competenze. Le conoscenze metodologiche acquisite consentono loro
anche di intervenire nei processi formativi e di ricerca peculiari alle
diverse professioni ricomprese nella classe.
Art . 5 Ammissione al Corso di Laurea magistrale
Possono essere
ammessi al Corso di Laurea magistrale i candidati che siano in possesso
del diploma di laurea di primo livello ovvero di altro titolo di studio
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo le normative vigenti
(art. 6, comma 2, D.M. 270/04) e, che siano in possesso di una adeguata
preparazione e siano qualificati in posizione utile all’esame di
ammissione.
L’Università, nel recepire i DD.MM., annualmente emanati,
ai fini dell’ammissione verifica l’adeguatezza delle conoscenze di
cultura generale e ragionamento logico unitamente a quelle
teoriche/pratiche e di normativa vigente specifiche della disciplina e
funzionali alla successiva applicazione professionale, nonché conoscenze
di cultura scientifico-matematica, statistica, informatica ed inglese e
di scienze umane e sociali. Ai fini dell’accesso vengono, altresì,
valutati eventuali titoli accademici e professionali in possesso dei
candidati.
Il numero programmato di accessi al primo anno di corso è
definito ai sensi dell'art. 3, c.2 della Legge 264 del 2 settembre 1999
(Norme in materia di accesso ai corsi universitari).
Sono
consentiti trasferimenti, ad anni successivi al primo, da un Ateneo
all’altro per lo stesso corso di Laurea magistrale dell’area sanitaria,
dietro rilascio di nulla osta da parte del Presidente del Corso di
Laurea della sede prescelta e da parte del Presidente del Corso di
Laurea della sede che si intende lasciare, senza ripetere il concorso di
ammissione.
Il passaggio da un corso di Laurea ad un altro, anche se
appartenente alla stessa classe di laurea della stessa Facoltà, è
possibile solo ed esclusivamente previo superamento del concorso di
ammissione.
Sono ammessi al II anno di corso cambi di sede (stesso
corso di Laurea), presentando domanda presso la Segreteria
Amministrativa entro i termini previsti; la domanda dovrà essere
completa del nulla osta rilasciato dal Presidente della sede prescelta e
del nulla osta rilasciato dal Presidente della sede che si intende
lasciare.
E’ vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università o
Istituti Universitari ed equiparati, a diverse Facoltà, Corsi di studio
della stessa Università.
Art. 6 Crediti Formativi Unitari (CFU)
La durata del corso di laurea magistrale è di 2 anni.
L’unità
di misura del lavoro richiesto allo studente per l’espletamento di ogni
attività formativa prescritta dall’Ordinamento del CLS per conseguire
il titolo di studio universitario specialistico costituisce il CFU.
Al
CFU corrispondono, a norma dei Decreti ministeriali, 25 ore di lavoro
per studente e 30 ore di lavoro per studente riferite alla Laurea
magistrale in Scienze Infermieristiche ed ostetriche.
La formazione comprende 120 CFU.
Particolare
rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione
professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio,
svolta con 30 CFU con la supervisione e la guida di tutori professionali
appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più
elevato livello formativo previsto per ciascun specifico profilo
professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove
esistenti.
Il piano di studi prevede un massimo di 12 esami e/o di valutazioni finali di profitto comprensivi dell’idoneità dell’inglese scientifico ed una idoneità al 2° anno derivante dalla valutazione dell’attività di Tirocinio svolto nel primo e nel secondo anno. Gli esami verranno organizzati come prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati.
La verifica di tale apprendimento viene vagliata attraverso prove
d'esame, articolate - oltre che nelle tradizionali modalità dell'esame
orale o scritto, anche in una sequenza prove in itinere (prove di
autovalutazione e colloqui intermedi), utili a verificare le conoscenze
acquisite. Relativamente alle prove scritte gli strumenti utilizzati
possono essere: (1) test a risposta multipla o risposte brevi scritte,
organizzati su problematiche a carattere interdisciplinare, seguiti da
esami utili ad accertare le competenze acquisite; (2) redazione di
elaborati scritti su temi assegnati ed analisi delle attività ed agli
elaborati relativi alla prova finale ed anche a commento delle
esercitazioni svolte sul territorio ed in laboratorio ed attraverso la
valutazione del profilo complessivo elaborato in base a criteri
predefiniti.
Il regolamento didattico del corso di studio definirà,
nel rispetto dei limiti normativi, la quota dell’impegno orario
complessivo a disposizione dello studente per lo studio personale o per
altre attività formative di tipo individuale.
Il percorso formativo è
strutturato, monitorato, validato ed ottimizzato in continuum, al fine
di far acquisire abilità, competenze tecniche e conoscenze previste nel
profilo curriculare statuito dalla normativa vigente e negli obbiettivi
specifici del Corso.
Tali specifici obbiettivi formativi risultano
sostenuti da un corpo docente consapevole della necessità di utilizzare
tutti gli strumenti istituzionali attivati dagli organismi competenti
(NVF e NVA), ai fini dell’accreditamento della qualità della didattica.
Tramite tali strumenti risulta possibile misurare il miglioramento della
performance didattica in tutte le diverse fasi che concorrono al
conseguimento della laurea magistrale, in termini di percorso formativo,
di esami, di valutazione della qualità percepita dai discenti, di
acquisizione delle competenze professionali che rientrano negli
obiettivi specifici del percorso formativo stesso.
L’ordinamento
didattico ha previsto, altresì, attività formative di cui all'art. 10,
comma 5, lettere a), c), d) del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con un
numero di cfu rispettivamente di 6 cfu a scelta dello studente ( con un
offerta di almeno 18 CFU); 9 cfu per la prova finale e per la lingua
inglese dei quali 2 cfu dedicati alla lingua inglese e 7 cfu dedicati
alla preparazione della tesi di laurea; 5 cfu per le altre attività
quali l’informatica, laboratori, etc, infine 30 cfu sono riservati per
il tirocinio formativo nello specifico profilo professionale.
Ai
sensi del DM 8 gennaio 2009, a ciascun insegnamento attivato è stato
attribuito un congruo numero intero di crediti formativi, al fine di
evitare la parcellizzazione delle attività formative.
I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti
dallo studente con il superamento dell’esame o di altra forma di
verifica del profitto, ferma restando la quantificazione in trentesimi
per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con
eventuale lode.
Il Consiglio della Struttura Didattica può approvare
crediti acquisiti dallo studente nel caso di documentata certificazione
(nel rispetto della normativa vigente in materia), dell’acquisizione di
competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità
maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui
progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso.
I crediti
relativi alla conoscenza di una lingua dell’Unione Europea possono
essere riconosciuti sulla base di certificazioni rilasciate da
strutture, interne o esterne, specificamente competenti per ciascuna
delle lingue.
I CFU acquisiti perdono la loro validità qualora lo
studente interrompa per quattro anni accademici consecutivi l’iscrizione
al Corso di Laurea magistrale o non abbia ottemperato per quattro anni
accademici consecutivi agli obblighi di frequenza o infine non abbia
superato esami per più di quattro anni accademici consecutivi.
Art. 7 Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma 7)
Il
titolo finale di secondo livello viene conferito al termine del
percorso formativo agli studenti che siano in grado di dimostrare:
6. Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
7. Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
8. Autonomia di giudizio (making judgements)
9. Abilità comunicative (communication skills)
10. Capacità di apprendimento (learning skills)
Le forme didattiche previste per il raggiungimento di questo
specifico obiettivo di formazione (capacità di applicazione delle
conoscenze) sono incentrate sugli aspetti applicativi dei diversi
insegnamenti e comprenderanno lezioni frontali, conferenze, seminari,
gruppi di discussione, momenti esercitativi volti a sviluppare le
capacità di approccio individuale ai problemi operativi e
professionali. Il processo d'insegnamento si avvarrà dei moderni
strumenti didattici.
La capacità di applicare le conoscenze
conseguite verrà acquisita attraverso attività di tirocinio nelle
diverse realtà assistenziali in ambito medico e chirurgico sia generale
che specialistico, con attività guidate in laboratorio e sul territorio
soprattutto con approcci interdisciplinari.
Art. 8 Obbligo di frequenza
La frequenza all'attività didattica
formale (ADF), all'attività didattica opzionale (ADO), alle attività
integrative (AI), alle attività formative professionalizzanti (AFP) e di
tirocinio è obbligatoria.
La frequenza viene verificata dai Docenti
adottando le modalità di accertamento stabilite dal Consiglio della
Struttura Didattica. L’attestazione di frequenza alle attività
didattiche obbligatorie di un Corso di insegnamento è necessaria allo
studente per sostenere il relativo esame.
Art. 9 Esami di profitto
I CFU corrispondenti a ciascuna attività
formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame o
di altra forma di verifica di profitto prevista ferma restando la
quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in
centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
Gli esami di
profitto previsti, nel numero massimo di 12 complessivi, possono essere
effettuati nei periodi a ciò dedicati e denominati sessioni d’esame.
Le
date di inizio e di conclusione delle sessioni d’esame sono fissate
nella programmazione didattica. In ogni sessione sono definite le date
di inizio degli appelli, distanziate di almeno due settimane.
La
Commissione di esame di profitto è costituita da Docenti impegnati nel
relativo Corso di insegnamento ed è presieduta di norma dal Coordinatore
dell’Insegnamento nominato dal Consiglio di Corso all’inizio di ogni
anno accademico.
Nel caso di assenza di uno o più componenti la
Commissione alla data di un appello d’esame, il Presidente della
Commissione può disporre la sostituzione dei membri ufficiali con i
membri supplenti della stessa.
Il tirocinio prevede una verifica a
fine del primo anno il cui esito positivo è propedeutico alla
valutazione al termine del secondo anno di corso, con idoneità
documentata su un apposito verbale. Tali valutazioni dovranno essere
effettuate da una apposita commissione d’esame di tirocinio, presieduta
dal Direttore didattico.
Dopo aver superato tutti gli esami
previsti nel piano di studi ed avendo ottenuto le idoneità del
tirocinio, è previsto l'esame finale – sostenuto dinanzi ad una
Commissione nominata dalla competente Autorità accademica e composta a
norma di legge.
L'esame finale verte sulla discussione di una tesi
elaborata e redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di
un relatore. La discussione della tesi avverrà di fronte ad una
Commissione nominata dalla competente Autorità Accademica e composta a
norma di legge, in ottemperanza del Regolamento didattico di Ateneo e
dei Regolamenti didattici di Facoltà e di Corso di Studio Magistrale.
La
tesi sperimentale di natura teorico-applicativa, preferibilmente con
implicazioni valutative-organizzative-gestionali, viene discussa davanti
alla Commissione, con un supporto informatico. Tale presentazione -
dissertazione rappresenta il momento di verifica finale
dell’acquisizione delle abilità di analisi, progettazione gestione di
processi lavorativi di tipo dirigenziale e con assunzione di
responsabilità e di autonomia professionale.
L’esame finale, è organizzato in due sessioni in periodi concordati su base nazionale (Ottobre-Novembre e Marzo- Aprile).
L'esame
finale non può essere ripetuto più di una volta nella stessa sessione;
potrà essere quindi risostenuto nella sessione successiva.
Le
Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione
in centodecimi e possono, all’unanimità in maniera sovrana, concedere
al candidato il massimo dei voti con lode.
Art. 10 Sbarramenti
Lo studente è iscritto in corso per tutta la
durata legale degli studi prevista dall’Ordinamento didattico per i
primi due anni del Corso di laurea di II livello.
Lo studente si
iscriverà ripetente qualora al momento dell’iscrizione non abbia
superato gli esami o conseguito le frequenze obbligatoriamente richieste
dall’ordinamento per l’iscrizione all’anno di corso successivo, quindi
lo studente che non abbia ottenuto l’attestazione di frequenza ad almeno
il 75% delle ore previste per ciascun insegnamento ufficiale di un
determinato anno, nel successivo anno accademico viene iscritto, anche
in soprannumero, come ripetente del medesimo anno di corso, con
l’obbligo di frequenza ai corsi per i quali non ha ottenuto
l’attestazione.
Il passaggio agli anni successivi è consentito esclusivamente agli studenti che abbiano:
- frequentato l’attività didattica formale;
-
superato con valutazione positiva entro la sessione di recupero di
dicembre-gennaio (31 gennaio) il 50% degli esami previsti per l’anno
precedente (debito massimo). Il numero esatto di esami da superare viene
stabilito da un’apposita commissione nominata dalle due Facoltà
concorrenti, tenendo conto del piano degli studi di ogni tipologia di
Corso di Laurea magistrale;
Norma di propedeuticità: pena annullamento degli esami successivamente sostenuti, è fatto obbligo allo studente di seguire la norma di propedeuticità che stabilisce l’obbligatorietà di sostenere tutti gli esami dell’anno di corso precedente prima di sostenere esami di corsi integrati appartenenti ad anni successivi.
Art. 11 Riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi o altri Corsi di studio
Gli
studi compiuti presso i corsi di laurea di altre università Italiane
nonché i crediti in queste conseguiti possono essere riconosciuti,
previo esame del curriculum trasmesso dalla Università di origine e dei
programmi dei corsi in quella Università accreditati.
La
documentazione necessaria per la richiesta dovrà essere presentata dallo
studente presso la Segreteria amministrativa, la quale, dopo la
verifica ed il controllo amministrativo (tasse, passaggi, trasferimenti)
provvederà ad inoltrare tale documentazione ai vari Presidenti di
corso di Laurea magistrale.
Il riconoscimento di crediti acquisiti
dallo studente in altro corso di studio dell’Università, ovvero nello
stesso o in altro Corso di studio di altra Università, anche nel caso di
trasferimenti o passaggi di corso di laurea o di Facoltà, compete al
Presidente del Corso al quale lo studente si iscrive ed avviene secondo
regole prestabilite ed adeguatamente pubblicizzate.
Dopo avere
deliberato il riconoscimento di un definito numero di crediti, il
Presidente del corso di laurea dispone per l'iscrizione regolare dello
studente ad uno dei primi due anni di corso. L'iscrizione ad un
determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di
posti, nell'ambito del numero programmato.
Le attività già
riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi
universitari, nell'ambito di corsi di studio di primo livello delle
professioni sanitarie, non possono essere nuovamente riconosciute come
crediti formativi nell' ambito di corsi di studio magistrale delle
professioni sanitarie.
Art.12 Riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi o altri Corsi di studio esteri
Gli
studi compiuti presso i corsi di laurea di altre sedi universitarie
della Unione Europea nonché i crediti in queste conseguiti sono
riconosciuti con delibera della Giunta di Presidenza della Facoltà di
riferimento, previo esame del curriculum trasmesso dalla Università di
origine e dei programmi dei corsi in quella Università accreditati.
Dopo
avere deliberato il riconoscimento di un definito numero di crediti, la
Giunta di Presidenza dispone per l'iscrizione regolare dello studente
ad uno dei due anni di corso, adottando gli stessi criteri utilizzati
per gli studenti italiani. L'iscrizione ad un determinato anno di corso è
comunque condizionata dalla disponibilità di posti, nell'ambito del
numero programmato.
Art. 13 Riconoscimento della Laurea conseguita presso Università estere
La
laurea conseguita presso Università straniere viene riconosciuta ove
esistano accordi bilaterali o convenzioni internazionali che prevedono
l'equipollenza del titolo. Ai fini di detto riconoscimento, il Consiglio
della Struttura Didattica accerta l'autenticità della documentazione
prodotta e l'affidabilità della Facoltà di origine, basandosi sulle
attestazioni di Organismi centrali specificamente qualificati; esamina
il curriculum e valuta la congruità, rispetto all'ordinamento didattico
vigente, degli obiettivi didattico-formativi, dei programmi di
insegnamento e dei crediti a questi attribuiti presso l'Università di
origine.
Qualora soltanto una parte dei crediti conseguiti dal
laureato straniero venga riconosciuta congrua con l'ordinamento vigente,
la Giunta di Presidenza dispone l'iscrizione a uno dei due anni di
corso adottando gli stessi criteri utilizzati per gli studenti italiani.
L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque
condizionata dalla disponibilità di posti nell'ambito del numero
programmato. Per i laureati extracomunitari si richiamano le
disposizioni del DPR 31 Agosto 1999, n. 394.