La formazione dei lavoratori costituisce una delle misure generali di tutela previste dal D.Lgs. 81/08, di importanza pari alla messa a disposizione dei dispositivi di protezioni individuale, alla valutazione dei rischi, al controllo sanitario, etc.

       


La formazione generale per la sicurezza si distingue in funzione delle tre categorie individuate dalla normativa sulla sicurezza (lavoratori, preposti, dirigenti), e in relazione all'entità del rischio stimato nel luogo di lavoro in base alla classificazione tecnico-economica della attività produttiva Ateco.

L''Università, per quanto riguarda le attività di ufficio, può considerarsi a rischio basso; per quanto riguarda le attività di istruzione e di ricerca deve considerarsi a rischio medio, dal punto di vista della sicurezza.

L'unica figura per la quale la legislazione non prevede una specifica formazione è il Datore di Lavoro (a meno che non svolga direttamente - come nel caso di piccole imprese - il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).
Ciò è molto significativo alla luce della Giurisprudenza. Non si intende con tale scelta intendere che il Datore di Lavoro  non ha responsabilità. Bensì, al contrario, che il Legislatore considera il Datore di lavoro l'unica figura dell'organizzazione che conosce più di chiunque i processi lavorativi, e quindi non può ricevere formazione da alcuno.

Viceversa, per tutte le altre figure la formazione e il rilascio dei relativi attestati e crediti formativi (permanenti, o suscettibili di rinnovo periodico) rappresenta una patente per lavorare in sicurezza. E come ben sappiamo, chi consegue la patente, ad esempio per guidare, è responsabile del suo operato, per se stesso e per gli altri. 

La formazione dei Lavoratori e dei Preposti si suddivide in Formazione generale (4 ore per tutti) e in Formazione specifica (4, 8 o 12 ore a seconda del livello di rischio: basso, medio o alto).

La formazione generale e la formazione specifica si possono svolgere con modalità e-learning fino al rischio basso.

La formazione specifica per rischio medio e per rischio alto prevede la modalità didattica in presenza, ancorché, alla luce del nuovo rischio Covid 19, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali precisaiche, in considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento volte a evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020, la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa. Fermo restando, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale.

Inoltre, "al fine di contemperare l'esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti".

I Preposti, oltre alla formazione generale e specifica, devono ricevere la formazione particolare aggiuntiva di 8 ore, anche in e-learning e con test di apprendimento finale.

Per quanto riguarda la formazione dei Dirigenti, essa si articola invariabilmente in 4 moduli (Normativa, Valutazione dei Rischi, Gestione, Comunicazione) per una durata complessiva di 16 ore.

Per tutte le figure è previsto un aggiornamento quinquennale (tranne per la formazione generale di Lavoratori e Preposti che costituisce credito formativo permanente).

I Docenti, i Programmi e le Strutture organizzative di tutti i Corsi sulla Sicurezza devono rispondere a ben definiti requisiti di legge.