DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2014 

Regole  tecniche  in  materia  di  formazione,  trasmissione,  copia,
duplicazione, riproduzione  e  validazione  temporale  dei  documenti
informatici nonche'  di  formazione  e  conservazione  dei  documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi  degli  articoli
20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma  1,  del  Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del
2005. (15A00107) 
(GU n.8 del 12-1-2015)

Capo I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»  e,  in
particolare, gli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1,  41  e
l'art. 71, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni, recante «Codice in  materia  di  protezione  dei  dati
personali»; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», con cui e'  stata
istituita l'Agenzia per l'Italia digitale; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  23  luglio  2014  in   materia   di   identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni  elettroniche  nel
mercato interno e che  abroga  la  direttiva  1999/93/CE,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  serie  L  257  del  28
agosto 2014; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22
febbraio 2013, recante «Regole tecniche in  materia  di  generazione,
apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate
e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3,  24,  comma  4,  28,
comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma  2,  e  71»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2013, n. 117; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  3
dicembre 2013, recante «Regole tecniche  in  materia  di  sistema  di
conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3  e  5-bis,  23-ter,
comma 4, 43, commi 1 e 3, 44,  44-bis  e  71,  comma  1,  del  Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del
2005», pubblicato nel  Supplemento  ordinario  n.  20  alla  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - 12 marzo 2014, n. 59; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  3
dicembre 2013, recante «Regole tecniche per il protocollo informatico
ai sensi degli articoli 40-bis, 41,  47,  57-bis  e  71,  del  Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del
2005», pubblicato nel  Supplemento  ordinario  n.  20  alla  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - 12 marzo 2014, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  febbraio  2014
con cui l'onorevole dottoressa Maria Anna  Madia  e'  stato  nominata
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22
febbraio  2014  con  cui  al  Ministro  senza  portafoglio  onorevole
dott.ssa Maria Anna  Madia  e'  stato  conferito  l'incarico  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23
aprile 2014 recante delega di funzioni al Ministro senza  portafoglio
onerovole dott.ssa Maria Anna  Madia  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione; 
  Acquisito il parere tecnico dell'Agenzia per l'Italia digitale; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 24 agosto 2013; 
  Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di  cui
alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
22 giugno 1998, modificata dalla direttiva  98/48/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20  luglio  1998,  attuata  con  decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427; 
  Di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo per le parti relative alla formazione e conservazione dei
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si  applicano  le  definizioni  del
glossario di cui all'allegato 1 che ne costituisce parte integrante. 
  2. Le specifiche tecniche relative alle regole tecniche di  cui  al
presente  decreto  sono  indicate  nell'allegato  n.  2  relativo  ai
formati,  nell'allegato  n.  3  relativo  agli  standard  tecnici  di
riferimento per la formazione, la gestione  e  la  conservazione  dei
documenti informatici, nell'allegato n. 4  relativo  alle  specifiche
tecniche del pacchetto di archiviazione e nell'allegato n. 5 relativo
ai metadati. Le specifiche tecniche di cui  al  presente  comma  sono
aggiornate con delibera dell'Agenzia per  l'Italia  digitale,  previo
parere del Garante per la protezione dei dati personali, e pubblicate
sul proprio sito istituzionale. 
                               Art. 2 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto detta le regole  tecniche  per  i  documenti
informatici previste dall'art. 20, commi 3 e 4, dall'art. 22, commi 2
e 3, dall'art. 23, e dall'art. 23-bis, commi 1 e  2,  e  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione
digitale», di seguito Codice. 
  2. Il presente decreto detta le regole tecniche previste  dall'art.
23-ter, commi 3 e 5, dall'art. 40, comma  1  e  dall'art.  41,  comma
2-bis del Codice in materia di documenti amministrativi informatici e
fascicolo informatico. 
  3. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del Codice,  le  presenti  regole
tecniche si applicano nel  rispetto  della  disciplina  rilevante  in
materia di tutela dei dati personali e, in particolare, del Codice in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  4. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti di
cui all'art. 2, commi 2 e 3, del Codice, nonche' agli altri  soggetti
a cui e' eventualmente affidata la gestione o  la  conservazione  dei
documenti informatici. 

Capo II

DOCUMENTO INFORMATICO

                               Art. 3 
 
 
                Formazione del documento informatico 
 
  1. Il documento informatico e' formato mediante una delle  seguenti
principali modalita': 
    a) redazione tramite l'utilizzo di appositi strumenti software; 
    b) acquisizione di un documento informatico per via telematica  o
su supporto informatico, acquisizione della  copia  per  immagine  su
supporto informatico di un documento  analogico,  acquisizione  della
copia informatica di un documento analogico; 
    c) registrazione informatica  delle  informazioni  risultanti  da
transazioni o processi informatici o dalla  presentazione  telematica
di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente; 
    d) generazione o raggruppamento anche in  via  automatica  di  un
insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o piu' basi dati,
anche  appartenenti  a  piu'  soggetti  interoperanti,  secondo   una
struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica. 
  2.  Il  documento   informatico   assume   la   caratteristica   di
immodificabilita' se formato in modo che forma e contenuto non  siano
alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita  la
staticita' nella fase di conservazione. 
  3.  Il  documento  informatico,  identificato  in  modo  univoco  e
persistente, e' memorizzato in un sistema di gestione informatica dei
documenti o di conservazione la cui tenuta puo' anche essere delegata
a terzi. 
  4. Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma  1,
lettera a), le caratteristiche di immodificabilita' e  di  integrita'
sono determinate da una o piu' delle seguenti operazioni: 
    a)  la  sottoscrizione  con  firma  digitale  ovvero  con   firma
elettronica qualificata; 
    b) l'apposizione di una validazione temporale; 
    c) il  trasferimento  a  soggetti  terzi  con  posta  elettronica
certificata con ricevuta completa; 
    d) la memorizzazione  su  sistemi  di  gestione  documentale  che
adottino idonee politiche di sicurezza; 
    e) il versamento ad un sistema di conservazione. 
  5. Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma  1,
lettera b), le caratteristiche di immodificabilita' e  di  integrita'
sono determinate dall'operazione di memorizzazione in un  sistema  di
gestione informatica dei documenti che  garantisca  l'inalterabilita'
del documento o in un sistema di conservazione. 
  6. Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma  1,
lettere c)  e  d),  le  caratteristiche  di  immodificabilita'  e  di
integrita'  sono   determinate   dall'operazione   di   registrazione
dell'esito della medesima operazione e  dall'applicazione  di  misure
per la protezione  dell'integrita'  delle  basi  di  dati  e  per  la
produzione  e  conservazione  dei  log  di  sistema,  ovvero  con  la
produzione di una estrazione statica  dei  dati  e  il  trasferimento
della stessa nel sistema di conservazione. 
  7.   Laddove   non   sia   presente,   al   documento   informatico
immodificabile e' associato un riferimento temporale. 
  8. L'evidenza informatica corrispondente al  documento  informatico
immodificabile e' prodotta in uno dei formati contenuti nell'allegato
2 del presente decreto in modo  da  assicurare  l'indipendenza  dalle
piattaforme tecnologiche, l'interoperabilita' tra sistemi informatici
e  la  durata  nel  tempo  dei  dati  in  termini  di  accesso  e  di
leggibilita'. Formati diversi possono essere scelti nei casi  in  cui
la natura del documento  informatico  lo  richieda  per  un  utilizzo
specifico nel suo contesto tipico. 
  9. Al documento  informatico  immodificabile  vengono  associati  i
metadati che sono stati generati durante la sua formazione. L'insieme
minimo dei  metadati,  come  definiti  nell'allegato  5  al  presente
decreto, e' costituito da: 
    a) l'identificativo univoco e persistente; 
    b) il riferimento temporale di cui al comma 7; 
    c) l'oggetto; 
    d) il soggetto che ha formato il documento; 
    e) l'eventuale destinatario; 
    f) l'impronta del documento informatico. 
  Eventuali ulteriori metadati sono definiti in funzione del contesto
e delle necessita' gestionali e conservative. 
                               Art. 4 
 
 
             Copie per immagine su supporto informatico 
                       di documenti analogici 
 
  1. La copia per immagine su supporto informatico  di  un  documento
analogico di cui all'art. 22, commi 2 e 3,  del  Codice  e'  prodotta
mediante  processi  e  strumenti  che  assicurino  che  il  documento
informatico abbia contenuto e forma identici a quelli  del  documento
analogico  da  cui  e'  tratto,  previo  raffronto  dei  documenti  o
attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano  adottate
tecniche in grado di garantire la corrispondenza della  forma  e  del
contenuto dell'originale e della copia. 
  2. Fermo restando  quanto  previsto  dall'art.  22,  comma  3,  del
Codice, la copia per immagine di uno o piu' documenti analogici  puo'
essere  sottoscritta  con  firma   digitale   o   firma   elettronica
qualificata da chi effettua la copia. 
  3. Laddove richiesta dalla natura dell'attivita', l'attestazione di
conformita' delle copie per immagine su supporto  informatico  di  un
documento analogico di cui all'art. 22, comma  2,  del  Codice,  puo'
essere inserita nel documento informatico  contenente  la  copia  per
immagine. Il documento informatico cosi' formato e' sottoscritto  con
firma digitale del notaio o con firma digitale  o  firma  elettronica
qualificata del pubblico ufficiale a cio' autorizzato. L'attestazione
di conformita' delle copie per immagine su  supporto  informatico  di
uno o piu' documenti analogici puo'  essere  altresi'  prodotta  come
documento informatico separato contenente un riferimento temporale  e
l'impronta di ogni copia per immagine. Il documento informatico cosi'
prodotto e' sottoscritto con firma digitale del notaio  o  con  firma
digitale o firma elettronica qualificata  del  pubblico  ufficiale  a
cio' autorizzato. 
                               Art. 5 
 
 
           Duplicati informatici di documenti informatici 
 
  1. Il duplicato informatico di  un  documento  informatico  di  cui
all'art. 23-bis, comma 1, del Codice e' prodotto mediante processi  e
strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto  sullo
stesso sistema di memorizzazione, o su un sistema  diverso,  contenga
la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. 
                               Art. 6 
 
 
        Copie e estratti informatici di documenti informatici 
 
  1. La copia e gli estratti informatici di un documento  informatico
di cui all'art. 23-bis, comma 2, del Codice sono prodotti  attraverso
l'utilizzo di uno  dei  formati  idonei  di  cui  all'allegato  2  al
presente decreto, mediante processi e  strumenti  che  assicurino  la
corrispondenza del contenuto della copia o dell'estratto  informatico
alle  informazioni  del  documento  informatico  di  origine   previo
raffronto dei documenti o attraverso certificazione di  processo  nei
casi in  cui  siano  adottate  tecniche  in  grado  di  garantire  la
corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia. 
  2. La copia o l'estratto di uno o piu' documenti informatici di cui
al comma 1, se sottoscritto con firma digitale  o  firma  elettronica
qualificata  da  chi  effettua  la  copia  ha  la  stessa   efficacia
probatoria dell'originale, salvo che la conformita' allo  stesso  non
sia espressamente disconosciuta. 
  3. Laddove richiesta dalla natura dell'attivita', l'attestazione di
conformita' delle copie o dell'estratto informatico di  un  documento
informatico di cui al comma 1, puo'  essere  inserita  nel  documento
informatico  contenente  la  copia   o   l'estratto.   Il   documento
informatico cosi' formato e'  sottoscritto  con  firma  digitale  del
notaio o con firma  digitale  o  firma  elettronica  qualificata  del
pubblico ufficiale a cio' autorizzato. L'attestazione di  conformita'
delle copie o dell'estratto  informatico  di  uno  o  piu'  documenti
informatici puo' essere altresi' prodotta come documento  informatico
separato contenente un riferimento temporale  e  l'impronta  di  ogni
copia o estratto informatico. Il documento informatico cosi' prodotto
e' sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale  o
firma  elettronica  qualificata  del  pubblico   ufficiale   a   cio'
autorizzato. 
                               Art. 7 
 
 
             Trasferimento nel sistema di conservazione 
 
  1. Il  trasferimento  dei  documenti  informatici  nel  sistema  di
conservazione avviene generando  un  pacchetto  di  versamento  nelle
modalita' e con il formato previsti dal manuale di  conservazione  di
cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
3  dicembre  2013,  in  materia  di   conservazione   dei   documenti
informatici. 
  2. I tempi entro cui i documenti informatici devono essere  versati
in conservazione sono stabiliti per le diverse tipologie di documento
e in conformita' alle regole tecniche vigenti in materia. 
  3. Il  buon  esito  dell'operazione  di  versamento  e'  verificato
tramite  il  rapporto  di  versamento   prodotto   dal   sistema   di
conservazione. 
                               Art. 8 
 
 
                         Misure di sicurezza 
 
  1. I soggetti privati appartenenti ad organizzazioni che  applicano
particolari regole di settore per la  sicurezza  dei  propri  sistemi
informatici possono adottare misure di  sicurezza  per  garantire  la
tenuta del documento informatico di cui all'art. 3. 
  2. I soggetti  privati,  per  garantire  la  tenuta  del  documento
informatico di cui all'art. 3, possono  adottare,  quale  modello  di
riferimento, quanto previsto dagli articoli 50-bis e 51 del Codice  e
dalle  relative  linee  guida  emanate  dall'Agenzia   per   l'Italia
digitale. I sistemi di gestione informatica dei documenti  rispettano
le misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del  codice
in materia di protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal disciplinare tecnico di  cui
all'allegato B del predetto codice. 

Capo III

DOCUMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO

                               Art. 9 
 
 
         Formazione del documento amministrativo informatico 
 
  1.  Al  documento  amministrativo  informatico  si  applica  quanto
indicato nel Capo II  per  il  documento  informatico,  salvo  quanto
specificato nel presente Capo. 
  2. Le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art.  40,  comma  1,
del Codice, formano gli originali dei propri documenti attraverso gli
strumenti  informatici  riportati  nel  manuale  di  gestione  ovvero
acquisendo le istanze, le dichiarazioni e  le  comunicazioni  di  cui
agli articoli 5-bis, 40-bis e 65 del Codice. 
  3. Il documento amministrativo informatico, di cui  all'art  23-ter
del Codice, formato mediante una delle modalita' di cui  all'art.  3,
comma 1, del presente decreto, e' identificato e trattato nel sistema
di gestione informatica dei documenti di cui al Capo IV  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprensivo
del registro di protocollo e degli altri registri di cui all'art. 53,
comma 5, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, dei repertori e  degli  archivi,  nonche'  degli  albi,
degli elenchi, e di ogni raccolta di dati concernente stati, qualita'
personali e fatti gia' realizzati dalle amministrazioni  su  supporto
informatico, in luogo dei registri  cartacei,  di  cui  all'art.  40,
comma 4, del Codice,  con  le  modalita'  descritte  nel  manuale  di
gestione. 
  4. Le istanze, le dichiarazioni e  le  comunicazioni  di  cui  agli
articoli 5-bis, 40-bis e 65 del Codice sono identificate  e  trattate
come i documenti amministrativi informatici nel sistema  di  gestione
informatica dei documenti di cui al comma 3  ovvero,  se  soggette  a
norme specifiche  che  prevedono  la  sola  tenuta  di  estratti  per
riassunto,   memorizzate    in    specifici    archivi    informatici
dettagliatamente descritti nel manuale di gestione. 
  5.   Il   documento   amministrativo    informatico    assume    le
caratteristiche di immodificabilita' e di integrita', oltre  che  con
le modalita' di cui all'art. 3, anche con la  sua  registrazione  nel
registro di protocollo,  negli  ulteriori  registri,  nei  repertori,
negli albi, negli elenchi, negli archivi o  nelle  raccolte  di  dati
contenute nel sistema di gestione informatica dei documenti di cui al
comma 3. 
  6. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 3, comma 8,  eventuali
ulteriori  formati  possono   essere   utilizzati   dalle   pubbliche
amministrazioni in relazione a specifici contesti operativi che vanno
esplicitati, motivati e riportati nel manuale di gestione. 
  7.  Al  documento  amministrativo   informatico   viene   associato
l'insieme minimo dei metadati di cui  all'art.  53  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fatti  salvi  i
documenti soggetti a registrazione particolare che  comunque  possono
contenere al proprio interno o avere associati l'insieme  minimo  dei
metadati di cui all'art. 3, comma 9, come descritto  nel  manuale  di
gestione. 
  8. Al documento amministrativo informatico sono associati eventuali
ulteriori metadati rilevanti ai fini  amministrativi,  definiti,  per
ogni tipologia di documento, nell'ambito del contesto a cui  esso  si
riferisce, e descritti nel manuale di gestione. 
  9. I metadati associati al documento amministrativo informatico, di
tipo  generale  o  appartenente  ad  una  tipologia  comune  a   piu'
amministrazioni,  sono  definiti  dalle   pubbliche   amministrazioni
competenti, ove necessario sentito il  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali  e  del  turismo,  e  trasmessi  all'Agenzia  per
l'Italia digitale che ne cura la pubblicazione on  line  sul  proprio
sito. 
  10.  Ai   fini   della   trasmissione   telematica   di   documenti
amministrativi informatici, le pubbliche  amministrazioni  pubblicano
sui loro siti gli  standard  tecnici  di  riferimento,  le  codifiche
utilizzate e le specifiche per lo sviluppo degli applicativi software
di colloquio, rendendo eventualmente  disponibile  gratuitamente  sul
proprio sito il software per la trasmissione di  dati  coerenti  alle
suddette  codifiche  e  specifiche.  Al  fine   di   abilitare   alla
trasmissione telematica gli applicativi software sviluppati da terzi,
le  amministrazioni  provvedono  a  richiedere  a  questi   opportuna
certificazione  di  correttezza  funzionale  dell'applicativo  e   di
conformita'  dei  dati  trasmessi   alle   codifiche   e   specifiche
pubblicate. 
                               Art. 10 
 
 
 Copie su supporto informatico di documenti amministrativi analogici 
 
  1. Fatto  salvo  quanto  previsto  all'art.  4,  l'attestazione  di
conformita', di cui all'art. 23-ter, comma 3, del Codice, della copia
informatica di un documento amministrativo analogico,  formato  dalla
pubblica  amministrazione,  ovvero  da  essa  detenuto,  puo'  essere
inserita nel documento informatico contenente la  copia  informatica.
Il documento informatico cosi'  formato  e'  sottoscritto  con  firma
digitale o firma elettronica qualificata del funzionario delegato. 
  2. L'attestazione di conformita' di cui al comma 1, anche nel  caso
di uno o piu' documenti amministrativi  informatici,  effettuata  per
raffronto dei documenti o attraverso certificazione di  processo  nei
casi in  cui  siano  adottate  tecniche  in  grado  di  garantire  la
corrispondenza del  contenuto  dell'originale  e  della  copia,  puo'
essere prodotta come documento  informatico  separato  contenente  un
riferimento temporale  e  l'impronta  di  ogni  copia.  Il  documento
informatico prodotto e' sottoscritto con firma digitale o  con  firma
elettronica qualificata del funzionario delegato. 
                               Art. 11 
 
 
             Trasferimento nel sistema di conservazione 
 
  1.  Il  responsabile  della  gestione  documentale,   ovvero,   ove
nominato, il coordinatore della gestione documentale: 
    a) provvede a generare, per uno o piu' documenti informatici,  un
pacchetto di versamento nelle modalita' e con  i  formati  concordati
con il responsabile della conservazione e  previsti  dal  manuale  di
conservazione; 
    b)  stabilisce,  per  le  diverse  tipologie  di  documenti,   in
conformita' con le norme  vigenti  in  materia,  con  il  sistema  di
classificazione e con il piano di conservazione, i tempi entro cui  i
documenti debbono essere versati in conservazione; 
    c) verifica il buon esito dell'operazione di  versamento  tramite
il rapporto di versamento prodotto dal sistema di conservazione. 
                               Art. 12 
 
 
                         Misure di sicurezza 
 
  1. Il responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato,
il coordinatore della gestione documentale predispone, in accordo con
il responsabile della sicurezza e  il  responsabile  del  sistema  di
conservazione, il piano  della  sicurezza  del  sistema  di  gestione
informatica dei  documenti,  nell'ambito  del  piano  generale  della
sicurezza ed  in  coerenza  con  quanto  previsto  in  materia  dagli
articoli 50-bis e 51 del Codice e dalle relative linee guida  emanate
dall'Agenzia per l'Italia digitale. Le suddette misure sono  indicate
nel manuale di gestione. 
  2. Si  applica  quanto  previsto  dall'art.  8,  comma  2,  secondo
periodo. 

Capo IV

FASCICOLI INFORMATICI, REGISTRI E REPERTORI INFORMATICI DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

                               Art. 13 
 
 
                Formazione dei fascicoli informatici 
 
  1. I fascicoli di cui all'art. 41 del Codice e all'art.  64,  comma
4, e all'art. 65 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 fanno parte del sistema di gestione informatica
dei documenti e contengono l'insieme minimo dei metadati indicati  al
comma 2-ter del predetto art. 41 del Codice, nel formato  specificato
nell'allegato 5 del presente decreto, e la classificazione di cui  al
citato art. 64 del citato decreto n. 445 del 2000. 
  2. Eventuali aggregazioni documentali informatiche sono gestite nel
sistema di gestione informatica dei documenti e  sono  descritte  nel
manuale di gestione. Ad esse si applicano le regole che  identificano
univocamente l'aggregazione documentale informatica ed  e'  associato
l'insieme minimo dei metadati di cui al comma 1. 
                               Art. 14 
 
 
           Formazione dei registri e repertori informatici 
 
  1. Il registro di protocollo e gli altri registri di  cui  all'art.
53, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, i repertori, gli albi, gli elenchi e ogni  raccolta  di
dati concernente stati, qualita' personali e fatti  realizzati  dalle
amministrazioni  su  supporto  informatico  in  luogo  dei   registri
cartacei di cui all'art. 40, comma 4,  del  Codice  sono  formati  ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d). 
  2. Le pubbliche  amministrazioni  gestiscono  registri  particolari
informatici, espressamente previsti da norme o  regolamenti  interni,
generati dal concorso di piu'  aree  organizzative  omogenee  con  le
modalita'  previste  ed  espressamente  descritte  nel   manuale   di
gestione, individuando un'area organizzativa omogenea responsabile. 
                               Art. 15 
 
 
                   Trasferimento in conservazione 
 
  1. Il responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato,
il coordinatore della gestione documentale provvede a  generare,  per
uno o  piu'  fascicoli  o  aggregazioni  documentali  informatiche  o
registri o repertori informatici di cui all'art. 14, un pacchetto  di
versamento che contiene i riferimenti che identificano univocamente i
documenti informatici appartenenti al  fascicolo  o  all'aggregazione
documentale informatica. 
  2.  Ai  fascicoli  informatici,   alle   aggregazioni   documentali
informatiche, ai registri o repertori informatici si  applica  quanto
previsto per il documento informatico all'art. 11, comma  1,  lettere
b) e c). 
                               Art. 16 
 
 
                         Misure di sicurezza 
 
  1.  Ai  fascicoli  informatici,   alle   aggregazioni   documentali
informatiche, ai registri o repertori  informatici  si  applicano  le
misure di sicurezza di cui all'art. 12. 

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

                               Art. 17 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni  dalla
data  della  sua  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Le  pubbliche  amministrazioni  adeguano  i  propri  sistemi  di
gestione informatica dei documenti entro e non  oltre  diciotto  mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino al completamento di
tale processo possono essere applicate le previgenti regole tecniche.
Decorso tale termine si applicano le presenti regole tecniche. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 13 novembre 2014 
 
                                                 p. Il Presidente     
                                           del Consiglio dei Ministri 
                                                   Il Ministro        
                                          per la semplificazione e la 
                                            pubblica amministrazione  
                                                       Madia          
    Il Ministro dei beni 
e delle attivita' culturali 
       e del turismo 
       Franceschini 

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2014 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne - prev. n. 3354 

                                                           Allegato 1 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 2 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 3 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 4 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 5 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico